Il questionario 2017 (scade il 30 giugno per i comuni con popolazione superiore a 15.000 ab) della Corte dei Conti (Delibera n. 5/SEZAUT/2017/INPR; GU n.98 del 28-4-2017-SO n. 21) rinnova i quesiti sui punti indicati lo scorso anno, con riferimento a tutte le voci esaminate, tra cui assumono evidenza nell’ordine (report prodotti nell’anno, azioni correttive, grado di raggiungimento degli obiettivi programmati, indicatori sviluppati, etc). Sono elencate le tipologie di controllo degli Enti locali, previste dalla legge (ma dovrebbe essere dettato dal buon senso nella gestione amministrativa), ed interviene indicando alla dirigenza ed agli amministratori i prerequisiti necessari affinché si possano effettuare. Cioè nel DUP e nel PEG devono essere inseriti indicatori ed i rispettivi risultati attesi; delle “luci colorate”, visibili da tutti con i report, che indicano lo stato di salute finanziario dell’Ente ed i servizi erogati. Le tipologie di controllo sono: Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile;Controllo di GESTIONE; Controllo EQUILIBRI FINANZIARI; Controllo sugli ORGANISMI PARTECIPATI; i seguenti sono obbligatori per i comuni sopra i 15.000 ab:Controllo STRATEGICO; Controllo di QUALITÀ DEI SERVIZI.
Questo questionario presenta delle novità non sono nei contenuti ma nelle modalità di compilazione. Infatti devono essere “valorizzate ciascuna delle celle editabili… anche in caso di risposta negativa o in mancanza dell’esercizio della funzione”. Le sezioni del questionario E la prima domanda formulata, su ogni foglio del questionario, inizia chiedendo dell’esercizio della funzione: “E’ stato istituito il controllo di ..” con tre opzioni (SI, NO, nd). A seconda del tipo di risposta che verrà fornita, implicherà per l’Ente la dichiarazione di possedere o non, le informazioni richieste, sotto forma di report, pubblicati sul sito dell’Ente nelle apposite sezioni. Cioè si dichiara se l’ente è in grado di misurare la performance e successivamente di valutarla. La base di partenza è il PEG, dove sono contenuti gli indicatori ed i risultati attesi riferiti agli obiettivi e nella relazione della performance dove viene dichiarato il grado del loro raggiungimento. I contenuti dichiarati hanno diretta conseguenza “nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, al quale è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità” (Modifiche e integrazioni al “Testo unico del pubblico impiego” del consiglio dei ministri del 19 maggio 2017) e quindi anche per l’erogazione dei premi riferiti al 2016.
Nel Testo unico del pubblico impiego è stato definito che ”il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali; è stato chiarito che la valutazione negativa delle performance, come specificamente disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a fini disciplinari”.
Nella delibera la corte dei Conti, per rimarcare l’importanza che hanno i controlli nell’Ente, puntualizza a pag. 3: “Il controllo di gestione è un controllo “direzionale”, inteso a rilevare lo scostamento tra obiettivi e risultati, informando i responsabili preposti a decidere, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti correttivi” e successivamente: “Per un adeguato monitoraggio complessivo del controllo di gestione, occorre disporre di informazioni sull’organizzazione dell’ufficio preposto, sui servizi per i quali si è registrato il maggiore o minore tasso di copertura e sulla tempistica di emanazione dei report. Grazie alle sintesi ivi contenute le informazioni vengono trasmesse ai centri di responsabilità e agli organi di vertice. La loro importanza va sottolineata, sia per la consolidata previsione dei report nei regolamenti degli enti, che per la prassi (negativa) di porli in essere senza ufficializzarli in delibere.”. Tutto il processo di programmazione prima (DUP->PEG) e di controllo e di valutazione successiva deve essere certificata da atti ufficializzati da delibere e pubblicati sul sito nelle sezione dell’ “Amministrazione trasparente”.
Molti dirigenti confondono il controllo di gestione con quello finanziario, che ha già il suo specifico atto di controllo che è il rendiconto. Comunque i dirigenti responsabili potranno controllare la loro corretta operatività direzionale se, nel PEG pubblicato sul sito, gli obiettivi ed i servizi hanno indicatori con assegnato il valore atteso (TARGET) e se nella relazione della performance (il contenuto è specificato nella delibera Civit 5/2012) viene calcolata la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo. In assenza di questo requisito (target) l’Ente non è in grado di effettuare la valutazione della performance e quindi è impossibilitato ad erogare i premi al personale ed ai dirigenti.
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