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ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE
COSA C’É DA SAPERE… E DA FARE!
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GLI ADEMPIMENTI
- stilare un piano triennale di prevenzione della corruzione;
- individuare tra i diversi uffici il grado di rischio corruzione e le relative misure organizzative atte a prevenirla;
- individuare il responsabile anticorruzione (di norma nella figura del Segretario Generale);
- entro il 31 gennaio di ogni anno successivo l’organo di indirizzo politico deve adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione, lo stesso piano va inviato al dipartimento della funzione pubblica;
- impostare piani di rotazione dirigenziali, dove questo non è possibile, la motivazione deve essere riportata nel piano;
- garantire formazione in materia anticorruzione ai dipendenti pubblici;
- munirsi di un codice di comportamento e garantire trasparenza;
- il responsabile deve predisporre e pubblicare nel proprio sito istituzionale una relazione rispetto le attività svolte nel corso dell’anno secondo il modello predisposto dall’ANAC.
LE SANZIONI
- La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale che può tradursi in:
1. mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero dall’inosservanza delle direttive che comporta, come conseguenze, l’impossibilità del rinnovo dell’incarico e, nei casi più gravi, la revoca e perfino il recesso dal rapporto di lavoro;
2. colpevole violazione dei doveri di vigilanza sui dipendenti, che comporta la decurtazione, in rapporto alla gravità della violazione, di una quota fino all’80 per cento della retribuzione di risultato; - La mancata approvazione del regolamento dei controlli interni è sanzionata con lo scioglimento del Consiglio Comunale;
- Dalla Delibera del 9/9/2014 di ANAC sono previste sanzioni a carico del responsabile anticorruzione dell’importo che varia tra i 1.000 e i 10.000 euro se il piano non è stato adottato o è stato adottato in maniera non corretta.
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Dalle responsabilità previste dalla legge 190, si può essere esonerati solo provando che il fatto si è verificato nonostante siano state adottate, da parte del responsabile, le azioni previste al comma 12, ossia di aver predisposto, prima del fatto, il piano e allo stesso tempo di aver svolto i compiti di verifica dell’efficace attuazione, osservanza e aggiornamento (in caso di necessità del piano stesso).
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IL PARERE DELL’ESPERTO
![villamena_tondo](https://pa.euristica.com/wp-content/uploads/2021/06/villamena_tondo.png)
Prof. Stefano Villamena
Professore di ruolo di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata,
Docente del Corso di «Diritto amministrativo (M/Z)» e di «Diritto amministrativo avanzato» nel Corso di laurea di Giurisprudenza,
Dottore di ricerca in Diritto Regionale e degli Enti locali.
“La c.d. disciplina dell’anticorruzione introdotta nel 2012 ha un tratto innegabilmente burocratico, nel senso che appesantisce l’azione amministrativa. Tuttavia, uno dei fattori che più influenza questa situazione è la scarsa capacità degli enti di entrare in sintonia con gli obbiettivi essenziali della normativa stessa, ossia la predisposizione di utili e (come tali) concrete misure di prevenzione.
Un primo passo da fare in tal senso è quello di rendere il PTPCT più snello possibile, depurandolo dalla trattazione/descrizione di profili non necessari in quanto presupposti. Così credo che sia necessario eliminare ad esempio le parti che si riferiscono alle norme statali o quelle che riprendono i contenuti dei Piani nazionali ANAC.
Il secondo passo, forse ancora più importante del primo, è di semplificare quanto più possibile la fase concernente l’applicazione delle misure di prevenzione, utilizzando appositi moduli che hanno il duplice vantaggio di identificare con maggiore chiarezza la misura di prevenzione da applicare, così da non trascurarla, nonché di renderla più direttamente eseguibile.
Lo scopo della formazione che da anni svolgo in tema va nel senso appena indicato.”
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