Questi sono gli impatti sintetizzati citando gli articoli modificati nel DL 150/2009. Tutto ruota intorno ai contenuti della redazione della relazione della performance, la cui assenza o impropria compilazione porta con se conseguenze importanti. Infatti la relazione della performance (art. 10) può essere “unificata al rendiconto della gestione” (comma 1-bis) e deve essere approvata dall’organo di indirizzo politico e validata dall’Organismo di Valutazione entro il 30 giugno (comma 1). Nel caso che questa manchi (può esistere solo se viene adottato il piano della performance) deve essere comunicato al dipartimento della funzione pubblica ed ha conseguenze perché “l’erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione ..“(comma 5), sotto la supervisione dell’ANAC (art. 13). La redazione della relazione della performance contiene la valutazione della performance (art. 4 “…ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva”) ed ha conseguenza diretta sui premi, sulle progressioni economiche, attribuzione di incarichi di responsabilità e dirigenziali e, nei casi peggiori, al licenziamento (art. 3 e art. 55-quarter, comma 1 del DL 165/2000). Viene dato risalto ed importanza ai “controlli interni” (art. 4) ed alle risultanze del loro operato, riguardo controllo di gestione e strategico al quale accedono anche gli “Organismi indipendenti di valutazione” (art. 6). Inoltre viene messo in risalto che questo “Ufficio” ha anche la funzione di coordinamento e coinvolgendo i vertici politico-amministrativi ed i dirigenti/responsabili (art. 10) ed i cittadini (art 14). I risultati della rilevazione (art. 19-bis), contenuti nella relazione della performance, devono essere pubblicati sul sito istituzionale (art. 10) in forma chiara e comprensibile (art. 19-bis) e devono contenere soprattutto i servizi erogati (art 19-bis). Attraverso i dati pubblicati i cittadini partecipano, anche in forma associata, al processo di misurazione delle performance (art. 19-bis). Questo comporta  che i cittadini possono fare osservazioni sul piano e soprattutto sulla relazione della performance tali da innescare azioni e conseguenze che interessano tutto il personale e gli organi politici. Questa norma è strettamente legata a quanto verrà dichiarato nel questionario 2017 della Corte dei Conti sul controllo interno. Oltre a rafforzare gli organismi di controllo con le modifiche apportate all’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si “individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari”, anche in convenzione.

  • Autore: Ing. Francesco Monacelli
    Ex Sindaco del Comune di Fossato di Vico, esperto in materia di pianificazione strategica e controlli, docente e consulente ICT e Sistemi direzionali per Enti Pubblici